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La FIGC vara il differimento scadenze contributive-fiscali per i club: il comunicato

La Federcalcio ha reso noto di aver varato lo slittamento del pagamento delle ritenute IRPEF e contributi INPS in capo ai club al 16 aprile

La FIGC ha ufficializzato il differimento dei termini NOIF previste dalle Licenze Nazionali, vale a dire ha spostato il pagamento della parte fiscale in capo ai club al 16 aprile, relative al bimestre gennaio-febbraio 2020.

Ecco il documento ufficiale:

Il Consiglio Federale

– tenuto conto che, a seguito della emergenza epidemiologica che sta interessando l’Italia da alcune settimane, i campionati professionistici hanno subito molteplici variazioni di programma, con rinvii di numerose partite e con la disputa di gare a porte chiuse, derivate dalle disposizioni emanate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, in attuazione del Decreto Legge 23/02/2020 n.6;

– considerato che la situazione sopra ricordata ha già inciso negativamente sulle società, anche sotto il profilo economico, e potrà gravare ulteriormente sulle stesse, per effetto della sospensione delle competizioni disposta in data odierna, in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;

– atteso che, con riferimento alle società di Serie B e di Serie C, sono imminenti le scadenze per il pagamento degli emolumenti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo e per il versamento delle ritenute IRPEF, dei relativi contributi INPS e del Fondo Fine Carriera;

– ritenuto necessario ed urgente adottare un provvedimento che, contemperando le esigenze di tutte le parti coinvolte, in un equilibrato bilanciamento degli interessi, possa consentire all’intero sistema di affrontare adeguatamente le difficoltà sopravvenute;

– valutato equo, allo stato e fatta salva la emanazione di ulteriori determinazioni anche all’esito di eventuali nuovi provvedimenti dell’autorità governativa, rimodulare le scadenze dei pagamenti sopra ricordati, stabilendo per le società di Serie B e di Serie C che:

a) per gli emolumenti netti delle mensilità di gennaio e febbraio 2020 e per quelle precedenti, ove non assolte prima, venga confermata la scadenza per il pagamento entro il 16 marzo 2020;

b) per le ritenute IRPEF, i contributi INPS ed il Fondo Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio e febbraio 2020 venga differita la scadenza per il versamento, dal 16 marzo 2020 al 16 aprile 2020;

– ritenuto, infine, opportuno differire per tutte le società dei campionati professionistici, dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020, il termine riguardante il deposito della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2019;

d e l i b e r a

a) in deroga all’art. 85, lett. B), par. VII delle NOIF, il termine del 16 marzo 2020 concernente il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, è differito al 16 aprile 2020;

b) in deroga all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, il termine del 16 marzo 2020, concernente il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, è differito al 16 aprile 2020;

c) in deroga all’art. 85, lett. A), par. II; lett. B), par. II) e lett. C), par. II) il termine del 31 marzo 2020 è differito al 30 aprile 2020.

Il mancato adempimento di cui alle precedenti lett. a) e b), comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, di almeno 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Il mancato adempimento di cui alla precedente lett.c), comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

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