Le argomentazioni della Corte di secondo grado in merito alla conferma della penalizzazione a carico del club amaranto
La Corte Federale d’Appello a Sezione Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha pubblicato le motivazioni che hanno portato a far scendere a cinque i punti complessivi di penalizzazione a carico della Reggina 1914, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2022-2023.
Ecco le motivazioni della CFA in merito, nel particolare in cui respinge gli argomenti difensivi dei legali del club amaranto:
Ebbene, ĆØ stato giĆ ribadito da questo organo giudicante che lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di āprocesso paralleloā, o tanto meno di un processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilitĆ che ne conseguono degli amministratori di una societĆ sportiva, oltretutto professionistica, come nel caso di specie.
Oggetto di valutazione ĆØ – invece e sempre – il rispetto delle regole fondamentali poste a presidio della regolaritĆ di gestione delle societĆ sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti dei relativi rappresentanti e/o soci, anche al fine di garantire una paritĆ di base per tutti i contendenti nellāagone sportivo. Il principio del c.d. āfair playā costituisce lāin sĆ© dellāordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtĆ , probitĆ e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva allāart. 4 (anche in relazione allāart. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto e come detto dagli stessi reclamanti, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciò accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole āaperteā, di āequilibrio economico e finanziarioā e di ācorretta gestioneā delle societĆ sportive, fondandosi su regole āelasticheā come differentemente non potrebbe essere.
Il giudice sportivo, dunque, non ĆØ deputato a valutare le responsabilitĆ āordinarieā e neppure deve soffermarsi ā nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale o concorsuale che sia, di una societĆ sportiva ā sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la societĆ sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi ā parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica – la ālex specialisā costituente lāordinamento sportivo in sĆ© considerato.
Tale giudice ĆØ chiamato a rilevare con tale disciplina speciale ā autonoma da quella ordinaria ā se le modalitĆ con le quali il soggetto deferito si ĆØ comportato o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO si ispira lāordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017).
Per tale ragione, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausole di chiusura del sistema, poichĆ© evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma āordinariaā vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna di tali norme rende obbligatorio (CFA, SSUU, n. 4/2021-2022).
2.2 Premesso ciò, prende spessore quanto evidenziato nella seconda delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale impugnate, secondo cui āā¦viene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivitĆ sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportiveā, con la conseguenza per la quale rileva comunque āā¦il pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell’obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilitĆ economica-finanziaria delle societĆ sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell’AutoritĆ Federale demandataā.
Ecco che del tutto condivisibile ĆØ la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui āCertamente le societĆ iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalitĆ stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolaritĆ delle manifestazioni sportive organizzate, alla paritĆ di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolaritĆ della manifestazione. Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all’Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4 del C.G.S.ā.
Queste Sezioni Unite, pertanto, concordano nel concludere che i richiamati principi dell’ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi, o aggirati, dal pur legittimo accesso della societĆ Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dallāordinamento statale, nel caso di specie dal deposito del ricorso del 19 dicembre 2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, tendente all’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell’art. 40 d. lgs. n. 14/2019 cit., con le caratteristiche individuate dal Tribunale ordinario e con la finalitĆ di salvaguardare l’attivitĆ aziendale.
E ciò perchĆ© l’interesse dell’ordinamento settoriale risiede nell’esigenza di garantire la stabilitĆ economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, e nel verificare ānel continuoā, attraverso l’informativa periodica, la sussistenza della āprecondizioneā per mantenere il titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, nel rispetto della āpar condicioā con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione (nel caso di specie il campionato nazionale professionistico di serie B).
Proprio in virtù della reclamata ā e condivisa da queste Sezioni Unite ā autonomia dei due ordinamenti, la disciplina statuale non ĆØ in grado di impedire, o anche solo di sospendere, l’efficacia delle normative dell’ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione, con affiliazione e tesseramento, per cui le vicende interne alla stessa procedura ex d.lgs. n 14/2019, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, in quanto tali e le relative conseguenze, non possono essere sottratte al vaglio dellāordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d’impresa connessi alla procedura prescelta, cosƬ come lāordinamento sportivo non può influire su quello statale, nella specie interferendo su termini e decisioni del Tribunale ordinario.
2.4. Queste Sezioni Unite aggiungono che la opponibilitĆ alla valutazione della giustizia sportiva dei dinieghi da parte dellāordinamento statale potrebbe essere sostenuta solo dalla dimostrazione, da parte della societĆ interessata, tramite il suo amministratore, di avere fatto tutto il possibile per illustrare allāorgano statale le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento, nel caso di specie di cui allāart. 85 delle N.O.I.F., sforzandosi ā proprio in virtù di quel āquid plurisā derivante dalla sua volontaria sottoposizione (anche) allāordinamento sportivo ā di fare qualcosa di ulteriore rispetto a una ānormaleā compagine societaria di diritto civile (a cui ĆØ sufficiente rispettare le condizioni e i termini fissati dal Tribunale fallimentare), proprio per affermare la piena volontĆ di rispetto anche dei principi generali di cui allāart. 4 del C.G.S. sopra richiamati.
Eā chiaro che, una volta pronunciatosi il Tribunale Fallimentare, la societĆ non poteva derogare alla strada indicata (nel caso di specie la mancata autorizzazione ai pagamenti) ma doveva porsi nella condizione di aver dimostrato di aver fatto quanto possibile per fornire al Tribunale ordinario ogni strumento per decidere anche sullo sfondo delle norme dellāordinamento sportivo.
In particolare, la societĆ , nel caso di specie, avrebbe dovuto premurarsi, oltre a significare la perentorietĆ dei termini di cui allāart. 85 cit. e la loro rilevanza per il rispetto della āpar condicioā sportiva, di provvedere con la massima sollecitudine a depositare gli FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, fornendo cosƬ adeguati strumenti di conoscenza della specifica situazione al Tribunale fallimentare, prima delle scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.
Eā vero che, dal punto di vista ācivilisticoā, la Reggina era ancora āin terminiā quando ha presentato le istanze di autorizzazione e il limite per la presentazione del āPiano di ristrutturazioneā era ancora aperto, ma ciò solo dal punto di vista della procedura concorsuale in corso.
Quel āquid plurisā che era richiesto sotto il profilo dello (autonomo) ordinamento sportivo era proprio lo sforzo di provvedere in tale senso, al fine di consentire anche il rispetto dei termini posti dallāordinamento di cui alle N.O.I.F.; nĆ© la societĆ reclamante e il suo amministratore hanno fornito elementi idonei in questa sede a giustificare tale āritardoā.
2.5. Il principio di diritto che ne deriva ĆØ, quindi, quello per il quale la sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dallāordinamento statale, pur essendo un ādirittoā riconosciuto a una societĆ di capitali dallāordinamento statale medesimo, non può costituire in sĆ© un āmantello protettivoā che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la societĆ non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autoritĆ concessi nellāambito della procedura ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit.; cosa che, nel caso di specie, ĆØ mancata, avendo provveduto la Reggina al deposito di quanto sopra indicato, a quel che consta, solo il 28 aprile 2023, ben dopo le scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.
TantāĆØ che risulta come lo stesso Tribunale di Reggio Calabria abbia precisato che solo con l’esame di tali due documenti sarebbe stato possibile vagliare l’idoneitĆ del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei e che, in particolare, quel patrimonio non poteva essere, allo stato, intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi.
Pertanto, le pur suggestive tesi difensive dei reclamanti, basate sul richiamo alla differenza tra il principio civilistico della āforza maggioreā, quello generale del āfactum principisā e quelli penalistici di cui agli artt. 51 e 650 c.p., ritenuti applicabili al caso di specie, perdono spessore, cosƬ come quelle fondate sulla differenza tra āesimenteā e āattenuanteā di cui ai dinieghi del Tribunale ordinario al pagamento, dato che nel caso di specie non ĆØ stato giustificato il mancato sforzo di provvedere, anche prima del termine, alla sottoposizione al Tribunale ordinario di tutti gli strumenti idonei a una decisione ponderata; e ciò anche alla luce delle conseguenze potenziali derivanti da una penalizzazione in classifica ā come poi ĆØ stato ā che avrebbe potuto incidere in senso generale anche sulla continuitĆ aziendale, dato che proprio la posizione in classifica potrebbe influire in maniera decisiva sulla stessa (si pensi allāipotesi di societĆ ai limiti della āzona retrocessioneā e alla potenziale penalizzazione che potrebbe incidere sulla stabilitĆ stessa della compagine sportiva in caso, non auspicabile, di posizione in classifica negli ultimi posti del campionato di serie B).
Se, dunque, ĆØ certamente compito del Tribunale ordinario, previo parere del Commissario giudiziale, stabilire cosa sia e cosa non sia indispensabile alla continuitĆ aziendale, nel caso di una societĆ sportiva ĆØ fondamentale che lāinteressata dimostri alla giustizia federale di aver fatto ogni sforzo possibile per porre il Tribunale ordinario in condizione di pronunciarsi con piena cognizione prima della scadenza dei termini previsti per i vari pagamenti dallāordinamento sportivo.
2.6 Chiarito ciò, la struttura di base delle pronunce del Tribunale Federale Nazionale in questa sede impugnate appare pienamente condivisibile allorchĆ© ritiene censurabile la condotta dei deferiti, lĆ dove risulta che era stata la presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti – pur nei termini rispetto alle scadenze dell’ordinamento sportivo – non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva reso impossibile l’accoglimento delle stesse.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, le decisioni di primo grado si sono fondate proprio sullāesame delle condotte espletate dai deferiti e precedenti ai dinieghi ricevuti, in quanto tali sufficienti per lāirrogazione delle sanzioni in questione, peraltro particolarmente contenute.
Appare quindi irrilevante a tal fine lāesame dellāulteriore profilo relativo alla possibilitĆ di ricorso a āfinanza esternaā, pure richiamato dal Tribunale Federaleā peraltro oggetto di successivo vaglio da parte della Procura Federale derivante da quanto dedotto in conclusione della prima sentenza impugnata in questa sede ā in quanto tale mancato avvalimento ĆØ solo un argomento ulteriore, e ancora al vaglio della Procura Federale, ma non ĆØ stato quello fondamentale sulla base del quale si sono fondate le sanzioni, per quanto detto in precedenza.
3. Per quanto riguarda il āquantumā in totale della sanzione stessa alla societĆ , queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere lāassunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dellāinadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023.
3.1 In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di unāunica condotta. Inoltre, e sul punto, era ā qui sƬ ā individuabile la circostanza per la quale la stessa societĆ aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuitĆ aziendale, a differenza della volta precedente di cui allāistanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023. In questo unico caso, pertanto, la societĆ ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare.



Ma cari TIFOSI ancora parlate di Cuore Gallo nelle conferenze aveva gli occhi umidi e la mano sul cuore eppure ha lasciato 20milioni di debiti,quindi non credo che con le proprietĆ ci dobbiamo baciare con la lingua ma mantenere con rispetto reciproco i ruoli SEMPRE FORZA AMARANTO.
Va caca
Inizia ad incatenarti tu ad un cancello
Ovviamente Saladini non ĆØ figlio di Reggio e se ha acquistato la Reggina ĆØ per interessi economici come avrebbe fatto qualunque imprenditore…sta di fatto che ha salvato la Reggina…il cuore ĆØ un’altra cosa ma va bene lo stesso
Pensiero condivisibile Saladini è un imprenditore non è reggino benissimo però ha acquistato La Reggina, questo basta per fargli capire che Reggio Calabria è pronta a fargli più di quanto possa aspettarsi l incasso dichiarato in sede di piano di ristrutturazione è significativo e va considerato che il pessimo girone di ritorno ( e non mi dite la colpa è extracalcistica) ha allontanato la gente , quindi l investimento in prospettiva , se mantengono le premesse di impegno triennale non sarà sicuramente negativo imprenditorialmente, certamente Salatini è una persona che con i conti e i tornaconti ci sa fare
Forse hanno scelto questa linea di condotta convinti di essere nel giusto, ma sorge spontanea una domanda per fare un piano di rientro il tribunale ti assegna 120 giorni più 60 giorni di proroga ma è proprio necessario impegnarli tutti ? Da profana della materia non credo leggendolo noto argomentazioni scontate , previsioni ovvie come i non rinnovi contrattuali di alcuni ingaggi pesanti ecc . Perciò mi chiedo perché non è stato presentato per tempo di modo che il tribunale lo avrebbe già potuto approvare ? Sono scelte azzardate e come tali hanno conseguenze logiche,
farĆ giurisprudenza…
importante notare come si sia presentato il famoso piano di rientro del debito a fine aprile, quando lo stesso tribunale, per poter autorizzare i pagamenti delle scadenze di febbraio e marzo, lo avrebbe potuto fare solo dopo aver guardato il suddetto piano…
E hanno avuto la faccia tosta di dare la colpa al tribunale.
i bambini delle scuole elementari presentano scuse piu credibili
Importante notare che non giochiamo in serie D…