Penalizzazioni Reggina, le motivazioni della Corte Federale d’Appello: “Fondamentale rispettare principi dell’ordinamento sportivo”

Le argomentazioni della Corte di secondo grado in merito alla conferma della penalizzazione a carico del club amaranto

La Corte Federale d’Appello a Sezione Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha pubblicato le motivazioni che hanno portato a far scendere a cinque i punti complessivi di penalizzazione a carico della Reggina 1914, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2022-2023.

Ecco le motivazioni della CFA in merito, nel particolare in cui respinge gli argomenti difensivi dei legali del club amaranto:

Ebbene, ĆØ stato giĆ  ribadito da questo organo giudicante che lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di ā€œprocesso paralleloā€, o tanto meno di un processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilitĆ  che ne conseguono degli amministratori di una societĆ  sportiva, oltretutto professionistica, come nel caso di specie.

Oggetto di valutazione ĆØ – invece e sempre – il rispetto delle regole fondamentali poste a presidio della regolaritĆ  di gestione delle societĆ  sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti dei relativi rappresentanti e/o soci, anche al fine di garantire una paritĆ  di base per tutti i contendenti nell’agone sportivo. Il principio del c.d. ā€œfair playā€ costituisce l’in sĆ© dell’ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtĆ , probitĆ  e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 4 (anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto e come detto dagli stessi reclamanti, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciò accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole ā€œaperteā€, di ā€œequilibrio economico e finanziarioā€ e di ā€œcorretta gestioneā€ delle societĆ  sportive, fondandosi su regole ā€œelasticheā€ come differentemente non potrebbe essere.

Il giudice sportivo, dunque, non ĆØ deputato a valutare le responsabilitĆ  ā€œordinarieā€ e neppure deve soffermarsi – nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale o concorsuale che sia, di una societĆ  sportiva – sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la societĆ  sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi – parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica – la ā€œlex specialisā€ costituente l’ordinamento sportivo in sĆ© considerato.

Tale giudice ĆØ chiamato a rilevare con tale disciplina speciale – autonoma da quella ordinaria – se le modalitĆ  con le quali il soggetto deferito si ĆØ comportato o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO si ispira l’ordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017).

Per tale ragione, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausole di chiusura del sistema, poichĆ© evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma ā€œordinariaā€ vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna di tali norme rende obbligatorio (CFA, SSUU, n. 4/2021-2022).

2.2 Premesso ciò, prende spessore quanto evidenziato nella seconda delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale impugnate, secondo cui ā€œā€¦viene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivitĆ  sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportiveā€, con la conseguenza per la quale rileva comunque ā€œā€¦il pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell’obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilitĆ  economica-finanziaria delle societĆ  sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell’AutoritĆ  Federale demandataā€.

Ecco che del tutto condivisibile ĆØ la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui ā€œCertamente le societĆ  iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalitĆ  stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolaritĆ  delle manifestazioni sportive organizzate, alla paritĆ  di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolaritĆ  della manifestazione. Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all’Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4 del C.G.S.ā€.

Queste Sezioni Unite, pertanto, concordano nel concludere che i richiamati principi dell’ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi, o aggirati, dal pur legittimo accesso della societĆ  Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento statale, nel caso di specie dal deposito del ricorso del 19 dicembre 2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, tendente all’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell’art. 40 d. lgs. n. 14/2019 cit., con le caratteristiche individuate dal Tribunale ordinario e con la finalitĆ  di salvaguardare l’attivitĆ  aziendale.

E ciò perchĆ© l’interesse dell’ordinamento settoriale risiede nell’esigenza di garantire la stabilitĆ  economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, e nel verificare ā€œnel continuoā€, attraverso l’informativa periodica, la sussistenza della ā€œprecondizioneā€ per mantenere il titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, nel rispetto della ā€œpar condicioā€ con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione (nel caso di specie il campionato nazionale professionistico di serie B).

Proprio in virtù della reclamata – e condivisa da queste Sezioni Unite – autonomia dei due ordinamenti, la disciplina statuale non ĆØ in grado di impedire, o anche solo di sospendere, l’efficacia delle normative dell’ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione, con affiliazione e tesseramento, per cui le vicende interne alla stessa procedura ex d.lgs. n 14/2019, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, in quanto tali e le relative conseguenze, non possono essere sottratte al vaglio dell’ordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d’impresa connessi alla procedura prescelta, cosƬ come l’ordinamento sportivo non può influire su quello statale, nella specie interferendo su termini e decisioni del Tribunale ordinario.

2.4. Queste Sezioni Unite aggiungono che la opponibilitĆ  alla valutazione della giustizia sportiva dei dinieghi da parte dell’ordinamento statale potrebbe essere sostenuta solo dalla dimostrazione, da parte della societĆ  interessata, tramite il suo amministratore, di avere fatto tutto il possibile per illustrare all’organo statale le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento, nel caso di specie di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., sforzandosi – proprio in virtù di quel ā€œquid plurisā€ derivante dalla sua volontaria sottoposizione (anche) all’ordinamento sportivo – di fare qualcosa di ulteriore rispetto a una ā€œnormaleā€ compagine societaria di diritto civile (a cui ĆØ sufficiente rispettare le condizioni e i termini fissati dal Tribunale fallimentare), proprio per affermare la piena volontĆ  di rispetto anche dei principi generali di cui all’art. 4 del C.G.S. sopra richiamati.

E’ chiaro che, una volta pronunciatosi il Tribunale Fallimentare, la societĆ  non poteva derogare alla strada indicata (nel caso di specie la mancata autorizzazione ai pagamenti) ma doveva porsi nella condizione di aver dimostrato di aver fatto quanto possibile per fornire al Tribunale ordinario ogni strumento per decidere anche sullo sfondo delle norme dell’ordinamento sportivo.

In particolare, la societĆ , nel caso di specie, avrebbe dovuto premurarsi, oltre a significare la perentorietĆ  dei termini di cui all’art. 85 cit. e la loro rilevanza per il rispetto della ā€œpar condicioā€ sportiva, di provvedere con la massima sollecitudine a depositare gli FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, fornendo cosƬ adeguati strumenti di conoscenza della specifica situazione al Tribunale fallimentare, prima delle scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.

E’ vero che, dal punto di vista ā€œcivilisticoā€, la Reggina era ancora ā€œin terminiā€ quando ha presentato le istanze di autorizzazione e il limite per la presentazione del ā€œPiano di ristrutturazioneā€ era ancora aperto, ma ciò solo dal punto di vista della procedura concorsuale in corso.

Quel ā€œquid plurisā€ che era richiesto sotto il profilo dello (autonomo) ordinamento sportivo era proprio lo sforzo di provvedere in tale senso, al fine di consentire anche il rispetto dei termini posti dall’ordinamento di cui alle N.O.I.F.; nĆ© la societĆ  reclamante e il suo amministratore hanno fornito elementi idonei in questa sede a giustificare tale ā€œritardoā€.

2.5. Il principio di diritto che ne deriva ĆØ, quindi, quello per il quale la sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dall’ordinamento statale, pur essendo un ā€œdirittoā€ riconosciuto a una societĆ  di capitali dall’ordinamento statale medesimo, non può costituire in sĆ© un ā€œmantello protettivoā€ che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la societĆ  non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autoritĆ  concessi nell’ambito della procedura ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit.; cosa che, nel caso di specie, ĆØ mancata, avendo provveduto la Reggina al deposito di quanto sopra indicato, a quel che consta, solo il 28 aprile 2023, ben dopo le scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.

Tant’è che risulta come lo stesso Tribunale di Reggio Calabria abbia precisato che solo con l’esame di tali due documenti sarebbe stato possibile vagliare l’idoneitĆ  del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei e che, in particolare, quel patrimonio non poteva essere, allo stato, intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi.

Pertanto, le pur suggestive tesi difensive dei reclamanti, basate sul richiamo alla differenza tra il principio civilistico della ā€œforza maggioreā€, quello generale del ā€œfactum principisā€ e quelli penalistici di cui agli artt. 51 e 650 c.p., ritenuti applicabili al caso di specie, perdono spessore, cosƬ come quelle fondate sulla differenza tra ā€œesimenteā€ e ā€œattenuanteā€ di cui ai dinieghi del Tribunale ordinario al pagamento, dato che nel caso di specie non ĆØ stato giustificato il mancato sforzo di provvedere, anche prima del termine, alla sottoposizione al Tribunale ordinario di tutti gli strumenti idonei a una decisione ponderata; e ciò anche alla luce delle conseguenze potenziali derivanti da una penalizzazione in classifica – come poi ĆØ stato – che avrebbe potuto incidere in senso generale anche sulla continuitĆ  aziendale, dato che proprio la posizione in classifica potrebbe influire in maniera decisiva sulla stessa (si pensi all’ipotesi di societĆ  ai limiti della ā€œzona retrocessioneā€ e alla potenziale penalizzazione che potrebbe incidere sulla stabilitĆ  stessa della compagine sportiva in caso, non auspicabile, di posizione in classifica negli ultimi posti del campionato di serie B).

Se, dunque, ĆØ certamente compito del Tribunale ordinario, previo parere del Commissario giudiziale, stabilire cosa sia e cosa non sia indispensabile alla continuitĆ  aziendale, nel caso di una societĆ  sportiva ĆØ fondamentale che l’interessata dimostri alla giustizia federale di aver fatto ogni sforzo possibile per porre il Tribunale ordinario in condizione di pronunciarsi con piena cognizione prima della scadenza dei termini previsti per i vari pagamenti dall’ordinamento sportivo.

2.6 Chiarito ciò, la struttura di base delle pronunce del Tribunale Federale Nazionale in questa sede impugnate appare pienamente condivisibile allorchĆ© ritiene censurabile la condotta dei deferiti, lĆ  dove risulta che era stata la presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti – pur nei termini rispetto alle scadenze dell’ordinamento sportivo – non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva reso impossibile l’accoglimento delle stesse.

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, le decisioni di primo grado si sono fondate proprio sull’esame delle condotte espletate dai deferiti e precedenti ai dinieghi ricevuti, in quanto tali sufficienti per l’irrogazione delle sanzioni in questione, peraltro particolarmente contenute.

Appare quindi irrilevante a tal fine l’esame dell’ulteriore profilo relativo alla possibilitĆ  di ricorso a ā€œfinanza esternaā€, pure richiamato dal Tribunale Federale– peraltro oggetto di successivo vaglio da parte della Procura Federale derivante da quanto dedotto in conclusione della prima sentenza impugnata in questa sede – in quanto tale mancato avvalimento ĆØ solo un argomento ulteriore, e ancora al vaglio della Procura Federale, ma non ĆØ stato quello fondamentale sulla base del quale si sono fondate le sanzioni, per quanto detto in precedenza.

3. Per quanto riguarda il ā€œquantumā€ in totale della sanzione stessa alla societĆ , queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere l’assunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dell’inadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023.

3.1 In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di un’unica condotta. Inoltre, e sul punto, era – qui sƬ – individuabile la circostanza per la quale la stessa societĆ  aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuitĆ  aziendale, a differenza della volta precedente di cui all’istanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023. In questo unico caso, pertanto, la societĆ  ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare.

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Piero
Piero
2 anni fa

Ma cari TIFOSI ancora parlate di Cuore Gallo nelle conferenze aveva gli occhi umidi e la mano sul cuore eppure ha lasciato 20milioni di debiti,quindi non credo che con le proprietĆ  ci dobbiamo baciare con la lingua ma mantenere con rispetto reciproco i ruoli SEMPRE FORZA AMARANTO.

Gianluca
Gianluca
2 anni fa

Va caca

Gianpiero
Gianpiero
2 anni fa

Inizia ad incatenarti tu ad un cancello

Gianpiero
Gianpiero
2 anni fa

Ovviamente Saladini non ĆØ figlio di Reggio e se ha acquistato la Reggina ĆØ per interessi economici come avrebbe fatto qualunque imprenditore…sta di fatto che ha salvato la Reggina…il cuore ĆØ un’altra cosa ma va bene lo stesso

Anna
Anna
2 anni fa
Reply to  Gianpiero

Pensiero condivisibile Saladini è un imprenditore non è reggino benissimo però ha acquistato La Reggina, questo basta per fargli capire che Reggio Calabria è pronta a fargli più di quanto possa aspettarsi l incasso dichiarato in sede di piano di ristrutturazione è significativo e va considerato che il pessimo girone di ritorno ( e non mi dite la colpa è extracalcistica) ha allontanato la gente , quindi l investimento in prospettiva , se mantengono le premesse di impegno triennale non sarà sicuramente negativo imprenditorialmente, certamente Salatini è una persona che con i conti e i tornaconti ci sa fare

Anna
Anna
2 anni fa

Forse hanno scelto questa linea di condotta convinti di essere nel giusto, ma sorge spontanea una domanda per fare un piano di rientro il tribunale ti assegna 120 giorni più 60 giorni di proroga ma è proprio necessario impegnarli tutti ? Da profana della materia non credo leggendolo noto argomentazioni scontate , previsioni ovvie come i non rinnovi contrattuali di alcuni ingaggi pesanti ecc . Perciò mi chiedo perché non è stato presentato per tempo di modo che il tribunale lo avrebbe già potuto approvare ? Sono scelte azzardate e come tali hanno conseguenze logiche,

ciccio kozza
ciccio kozza
2 anni fa

farĆ  giurisprudenza…

importante notare come si sia presentato il famoso piano di rientro del debito a fine aprile, quando lo stesso tribunale, per poter autorizzare i pagamenti delle scadenze di febbraio e marzo, lo avrebbe potuto fare solo dopo aver guardato il suddetto piano…

E hanno avuto la faccia tosta di dare la colpa al tribunale.
i bambini delle scuole elementari presentano scuse piu credibili

Gianpiero
Gianpiero
2 anni fa
Reply to  ciccio kozza

Importante notare che non giochiamo in serie D…

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