
Le argomentazioni della Corte di secondo grado in merito alla conferma della penalizzazione a carico del club amaranto
La Corte Federale d’Appello a Sezione Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha pubblicato le motivazioni che hanno portato a far scendere a cinque i punti complessivi di penalizzazione a carico della Reggina 1914, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2022-2023.
Ecco le motivazioni della CFA in merito, nel particolare in cui respinge gli argomenti difensivi dei legali del club amaranto:
Ebbene, รจ stato giร ribadito da questo organo giudicante che lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di โprocesso paralleloโ, o tanto meno di un processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilitร che ne conseguono degli amministratori di una societร sportiva, oltretutto professionistica, come nel caso di specie.
Oggetto di valutazione รจ – invece e sempre – il rispetto delle regole fondamentali poste a presidio della regolaritร di gestione delle societร sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti dei relativi rappresentanti e/o soci, anche al fine di garantire una paritร di base per tutti i contendenti nellโagone sportivo. Il principio del c.d. โfair playโ costituisce lโin sรฉ dellโordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtร , probitร e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva allโart. 4 (anche in relazione allโart. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto e come detto dagli stessi reclamanti, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciรฒ accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole โaperteโ, di โequilibrio economico e finanziarioโ e di โcorretta gestioneโ delle societร sportive, fondandosi su regole โelasticheโ come differentemente non potrebbe essere.
Il giudice sportivo, dunque, non รจ deputato a valutare le responsabilitร โordinarieโ e neppure deve soffermarsi โ nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale o concorsuale che sia, di una societร sportiva โ sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la societร sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi โ parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica – la โlex specialisโ costituente lโordinamento sportivo in sรฉ considerato.
Tale giudice รจ chiamato a rilevare con tale disciplina speciale โ autonoma da quella ordinaria โ se le modalitร con le quali il soggetto deferito si รจ comportato o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO si ispira lโordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017).
Per tale ragione, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausole di chiusura del sistema, poichรฉ evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma โordinariaโ vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna di tali norme rende obbligatorio (CFA, SSUU, n. 4/2021-2022).
2.2 Premesso ciรฒ, prende spessore quanto evidenziato nella seconda delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale impugnate, secondo cui โโฆviene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivitร sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportiveโ, con la conseguenza per la quale rileva comunque โโฆil pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell’obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilitร economica-finanziaria delle societร sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell’Autoritร Federale demandataโ.
Ecco che del tutto condivisibile รจ la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui โCertamente le societร iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalitร stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolaritร delle manifestazioni sportive organizzate, alla paritร di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolaritร della manifestazione. Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all’Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4 del C.G.S.โ.
Queste Sezioni Unite, pertanto, concordano nel concludere che i richiamati principi dell’ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi, o aggirati, dal pur legittimo accesso della societร Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dallโordinamento statale, nel caso di specie dal deposito del ricorso del 19 dicembre 2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, tendente all’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell’art. 40 d. lgs. n. 14/2019 cit., con le caratteristiche individuate dal Tribunale ordinario e con la finalitร di salvaguardare l’attivitร aziendale.
E ciรฒ perchรฉ l’interesse dell’ordinamento settoriale risiede nell’esigenza di garantire la stabilitร economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, e nel verificare โnel continuoโ, attraverso l’informativa periodica, la sussistenza della โprecondizioneโ per mantenere il titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, nel rispetto della โpar condicioโ con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione (nel caso di specie il campionato nazionale professionistico di serie B).
Proprio in virtรน della reclamata โ e condivisa da queste Sezioni Unite โ autonomia dei due ordinamenti, la disciplina statuale non รจ in grado di impedire, o anche solo di sospendere, l’efficacia delle normative dell’ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione, con affiliazione e tesseramento, per cui le vicende interne alla stessa procedura ex d.lgs. n 14/2019, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, in quanto tali e le relative conseguenze, non possono essere sottratte al vaglio dellโordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d’impresa connessi alla procedura prescelta, cosรฌ come lโordinamento sportivo non puรฒ influire su quello statale, nella specie interferendo su termini e decisioni del Tribunale ordinario.
2.4. Queste Sezioni Unite aggiungono che la opponibilitร alla valutazione della giustizia sportiva dei dinieghi da parte dellโordinamento statale potrebbe essere sostenuta solo dalla dimostrazione, da parte della societร interessata, tramite il suo amministratore, di avere fatto tutto il possibile per illustrare allโorgano statale le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento, nel caso di specie di cui allโart. 85 delle N.O.I.F., sforzandosi โ proprio in virtรน di quel โquid plurisโ derivante dalla sua volontaria sottoposizione (anche) allโordinamento sportivo โ di fare qualcosa di ulteriore rispetto a una โnormaleโ compagine societaria di diritto civile (a cui รจ sufficiente rispettare le condizioni e i termini fissati dal Tribunale fallimentare), proprio per affermare la piena volontร di rispetto anche dei principi generali di cui allโart. 4 del C.G.S. sopra richiamati.
Eโ chiaro che, una volta pronunciatosi il Tribunale Fallimentare, la societร non poteva derogare alla strada indicata (nel caso di specie la mancata autorizzazione ai pagamenti) ma doveva porsi nella condizione di aver dimostrato di aver fatto quanto possibile per fornire al Tribunale ordinario ogni strumento per decidere anche sullo sfondo delle norme dellโordinamento sportivo.
In particolare, la societร , nel caso di specie, avrebbe dovuto premurarsi, oltre a significare la perentorietร dei termini di cui allโart. 85 cit. e la loro rilevanza per il rispetto della โpar condicioโ sportiva, di provvedere con la massima sollecitudine a depositare gli FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, fornendo cosรฌ adeguati strumenti di conoscenza della specifica situazione al Tribunale fallimentare, prima delle scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.
Eโ vero che, dal punto di vista โcivilisticoโ, la Reggina era ancora โin terminiโ quando ha presentato le istanze di autorizzazione e il limite per la presentazione del โPiano di ristrutturazioneโ era ancora aperto, ma ciรฒ solo dal punto di vista della procedura concorsuale in corso.
Quel โquid plurisโ che era richiesto sotto il profilo dello (autonomo) ordinamento sportivo era proprio lo sforzo di provvedere in tale senso, al fine di consentire anche il rispetto dei termini posti dallโordinamento di cui alle N.O.I.F.; nรฉ la societร reclamante e il suo amministratore hanno fornito elementi idonei in questa sede a giustificare tale โritardoโ.
2.5. Il principio di diritto che ne deriva รจ, quindi, quello per il quale la sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dallโordinamento statale, pur essendo un โdirittoโ riconosciuto a una societร di capitali dallโordinamento statale medesimo, non puรฒ costituire in sรฉ un โmantello protettivoโ che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la societร non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autoritร concessi nellโambito della procedura ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit.; cosa che, nel caso di specie, รจ mancata, avendo provveduto la Reggina al deposito di quanto sopra indicato, a quel che consta, solo il 28 aprile 2023, ben dopo le scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.
Tantโรจ che risulta come lo stesso Tribunale di Reggio Calabria abbia precisato che solo con l’esame di tali due documenti sarebbe stato possibile vagliare l’idoneitร del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei e che, in particolare, quel patrimonio non poteva essere, allo stato, intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori piรน antichi.
Pertanto, le pur suggestive tesi difensive dei reclamanti, basate sul richiamo alla differenza tra il principio civilistico della โforza maggioreโ, quello generale del โfactum principisโ e quelli penalistici di cui agli artt. 51 e 650 c.p., ritenuti applicabili al caso di specie, perdono spessore, cosรฌ come quelle fondate sulla differenza tra โesimenteโ e โattenuanteโ di cui ai dinieghi del Tribunale ordinario al pagamento, dato che nel caso di specie non รจ stato giustificato il mancato sforzo di provvedere, anche prima del termine, alla sottoposizione al Tribunale ordinario di tutti gli strumenti idonei a una decisione ponderata; e ciรฒ anche alla luce delle conseguenze potenziali derivanti da una penalizzazione in classifica โ come poi รจ stato โ che avrebbe potuto incidere in senso generale anche sulla continuitร aziendale, dato che proprio la posizione in classifica potrebbe influire in maniera decisiva sulla stessa (si pensi allโipotesi di societร ai limiti della โzona retrocessioneโ e alla potenziale penalizzazione che potrebbe incidere sulla stabilitร stessa della compagine sportiva in caso, non auspicabile, di posizione in classifica negli ultimi posti del campionato di serie B).
Se, dunque, รจ certamente compito del Tribunale ordinario, previo parere del Commissario giudiziale, stabilire cosa sia e cosa non sia indispensabile alla continuitร aziendale, nel caso di una societร sportiva รจ fondamentale che lโinteressata dimostri alla giustizia federale di aver fatto ogni sforzo possibile per porre il Tribunale ordinario in condizione di pronunciarsi con piena cognizione prima della scadenza dei termini previsti per i vari pagamenti dallโordinamento sportivo.
2.6 Chiarito ciรฒ, la struttura di base delle pronunce del Tribunale Federale Nazionale in questa sede impugnate appare pienamente condivisibile allorchรฉ ritiene censurabile la condotta dei deferiti, lร dove risulta che era stata la presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti – pur nei termini rispetto alle scadenze dell’ordinamento sportivo – non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva reso impossibile l’accoglimento delle stesse.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, le decisioni di primo grado si sono fondate proprio sullโesame delle condotte espletate dai deferiti e precedenti ai dinieghi ricevuti, in quanto tali sufficienti per lโirrogazione delle sanzioni in questione, peraltro particolarmente contenute.
Appare quindi irrilevante a tal fine lโesame dellโulteriore profilo relativo alla possibilitร di ricorso a โfinanza esternaโ, pure richiamato dal Tribunale Federaleโ peraltro oggetto di successivo vaglio da parte della Procura Federale derivante da quanto dedotto in conclusione della prima sentenza impugnata in questa sede โ in quanto tale mancato avvalimento รจ solo un argomento ulteriore, e ancora al vaglio della Procura Federale, ma non รจ stato quello fondamentale sulla base del quale si sono fondate le sanzioni, per quanto detto in precedenza.
3. Per quanto riguarda il โquantumโ in totale della sanzione stessa alla societร , queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere lโassunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dellโinadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023.
3.1 In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di unโunica condotta. Inoltre, e sul punto, era โ qui sรฌ โ individuabile la circostanza per la quale la stessa societร aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuitร aziendale, a differenza della volta precedente di cui allโistanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023. In questo unico caso, pertanto, la societร ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare.
