Si risolve in un nulla di fatto il ricorso presentato dalla Scafatese in merito alla posizione di Bertony Renelus. Omologato quindi il risultato di 1-1 maturato sul campo.
Ecco il dispositivo:
Il Giudice Sportivo Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 23 gennaio 2025 ha adottato le decisioni:
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L. con il quale si richiede
che venga inflitta alla REGGINA 1914 A.S. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dellāart. 10, comma 6, lett. a)
C.G.S. Secondo la ricostruzione della societĆ reclamante, nellāambito della gara in oggetto il calciatore RENELUS BERTONY,
schierato con il n. 95 dalla REGGINA 1914 A.S., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato nel corso della
presente stagione sportiva con alcuna societĆ e tuttāora svincolato dal 1 luglio 2024. - lette le memorie ex art.67 CGS depositate dalle parti;
- letta la dichiarazione del 17 gennaio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dallāufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore RENELUS BERTONY risulta
essere ātesserato per la FENICE AMARANTO dal 15 dicembre 2023ā, avendo la societĆ depositato āa sistema un aggiornamento di
contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle normeā, che non ĆØ stato registrato dal sistema āper
problemi tecniciā. - La circostanza che precede, da un lato, non può mutare la validitĆ del tesseramento, nĆ© la posizione del calciatore che non può
considerarsi svincolato; dallāaltro lato, consente di comprendere le erronee conclusioni a cui, mediante una semplice e abituale
consultazione dei sistemi informatici in dotazione, ĆØ pervenuta la societĆ istante, ponendole a fondamento del presente reclamo.
- Delibera
- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo sul conto della F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L



virimu si ndi lassati in paci.
Era meglio quando invece dei computer si trascriveva a mano. Coi sistemi informatici fanno solo casino
Nto culu e gufi riggitaneddi ĆØ stato giĆ detto?? š
Nto culu pure alla scafatese
Nto culu a tutti i iatti niri. Forza Reggina