Scafatese-Reggina, respinto il ricorso del club campano

Omologato il risultato di 1-1 maturato sul campo

Si risolve in un nulla di fatto il ricorso presentato dalla Scafatese in merito alla posizione di Bertony Renelus. Omologato quindi il risultato di 1-1 maturato sul campo.

Ecco il dispositivo:

Il Giudice Sportivo Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 23 gennaio 2025 ha adottato le decisioni:

  • letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L. con il quale si richiede
    che venga inflitta alla REGGINA 1914 A.S. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a)
    C.G.S. Secondo la ricostruzione della societĆ  reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore RENELUS BERTONY,
    schierato con il n. 95 dalla REGGINA 1914 A.S., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato nel corso della
    presente stagione sportiva con alcuna societĆ  e tutt’ora svincolato dal 1 luglio 2024.
  • lette le memorie ex art.67 CGS depositate dalle parti;
  • letta la dichiarazione del 17 gennaio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del
    Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore RENELUS BERTONY risulta
    essere ā€œtesserato per la FENICE AMARANTO dal 15 dicembre 2023ā€, avendo la societĆ  depositato ā€œa sistema un aggiornamento di
    contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle normeā€, che non ĆØ stato registrato dal sistema ā€œper
    problemi tecniciā€.
  • La circostanza che precede, da un lato, non può mutare la validitĆ  del tesseramento, nĆ© la posizione del calciatore che non può
    considerarsi svincolato; dall’altro lato, consente di comprendere le erronee conclusioni a cui, mediante una semplice e abituale
    consultazione dei sistemi informatici in dotazione, ĆØ pervenuta la societĆ  istante, ponendole a fondamento del presente reclamo.

 

  • Delibera

 

  • 1) di respingere il reclamo;
  • 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
  • 3) di non addebitare la tassa di reclamo sul conto della F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L
Redazione

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5 Commenti
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ULTRAS VECCHIO STAMPO!!1968
1 anno fa

virimu si ndi lassati in paci.

Renato
1 anno fa

Era meglio quando invece dei computer si trascriveva a mano. Coi sistemi informatici fanno solo casino

OlĆØ
1 anno fa

Nto culu e gufi riggitaneddi ĆØ stato giĆ  detto?? šŸ˜€

Gianpiero
1 anno fa
Reply to  OlĆØ

Nto culu pure alla scafatese

Bobbe Malle
1 anno fa
Reply to  Gianpiero

Nto culu a tutti i iatti niri. Forza Reggina

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