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Reggina, stadi e impianti sportivi offlimits sino al 7 settembre: le disposizioni del nuovo DPCM

E’ giunto nella tarda serata di venerdì il nuovo DPCM che regola anche la questione del pubblico negli impianti sportivi. Via libera ad eventi di portata minore, il calcio deve attendere

Il nuovo DPCM controfirmato nella serata di venerdì dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, contiene disposizioni e precisazioni sulla presenza in stadi e impianti sportivi da parte del pubblico.

C’è un primissimo via libera alla partecipazioni di pubblico per “singoli eventi sportivi di minore entità”, sino ad un massimo di 1000 persone per quelli all’aperto e 200 per quelli in indoor, sebbene a far data dal 1 settembre, mentre per gli altri eventi “maggiori”, tra i quali le partite di calcio, tutto fermo sino al prossimo 7 settembre, quando scade il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto: la Reggina deve ancora attendere.

Ecco parte del testo dedicato:

e) a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento;

f) gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

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