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Coronavirus, tutte le misure per lo sport nel Dl Rilancio: conferma per la norma “anti-ricorsi”, più soldi per il “salva-calcio”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo completo e definitivo del Decreto Legge, confermate tutte le misure per lo sport e per il calcio. Ricapitoliamo quelle più importanti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Legge denominato Rilancio, che contiene alcune importanti norme a favore dello sport e in particolare per il calcio. Provvedimenti che certamente possono interessare e riguardare anche la stessa Reggina.

Cerchiamo di andare con ordine:

STOP IRAP e VERSAMENTI CONTRIBUTI e FISCALI – l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019; versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati (sino a quattro rate)

CANONI LOCAZIONE IMPIANTI e STADI – Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”.

FONDO SALVA CALCIO – L’articolo 220 del DL annuncia l’istituzione del fondo salva-calcio, ecco i commi:

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà
corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

 

NORMA ANTI-RICORSI – Confermata la norma che assegna alla FIGC e alle altre federazioni sportive, la facoltà di sospendere, annullare o proseguire i tornei, con il relativo accorciamento delle tempistiche di sentenza dei vari gradi di giudizio.

Ecco l’articolo 221:

1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede  259 su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo.

5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

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