Ecco le indicazioni della Federazione. La stagione 2019-2020 si chiuderà ufficialmente il prossimo 31 agosto
La Federazione, tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 228/A ha reso noto il protocollo riguardante l’estensione dei contratti dei tesserati in scadenza il 30 giugno e per i tesserati in forza ad altri club a titolo temporaneo.
Ecco le linee guida della FIGC:
a) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli
accordi economici già in essere;
b) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente
documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre
dal 1° settembre 2020;
c) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al
31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti. In tal caso, il
tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
d) nei casi di cui alle lettere a) e b) e, per la lettera c), in caso di accordo sulla estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “Parte fissa” della retribuzione lorda sarà
riparametrata, ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti:
i) sulla base di 14 mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020;
ii) sulla base di 10 ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021 (relativamente al contratto con la società titolare del tesseramento nella medesima stagione). Gli eventuali diversi accordi fra le Parti dovranno, in ogni caso, essere sottoscritti su apposito
modulo federale;
e) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31
agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi – come regola generale – secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso
conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
f) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere, da regolarsi secondo le previsioni della lettera d);
g) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi –
come regola generale – secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine
della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
h) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la “Parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020,
depositati presso la Lega competente, devono intendersi risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid – 19, con conseguente non impugnabilità
e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi;
i) la decorrenza dal 1° luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al
1° settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le Parti;
j) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020.
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