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Reggina, ecco le disposizioni sulle Licenze Nazionali per la serie B 2020-2021: il 24 agosto la data clou

La Federcalcio ha reso note le disposizioni per ottemperare all’iscrizione ai prossimi campionati professionistici. Il club amaranto deve consegnare la documentazione entro il 24 agosto, ma la situazione è assolutamente tranquilla

La FIGC, tramite il Comunicato Ufficiale N. 247/A, ha reso noti i dettagli riguardanti le Licenze Nazionali per i campionati Prof 2020-2021, la “chiave” per ottenere l’iscrizione al campionato di competenza.

Ecco i dettagli riguardanti il prossimo campionato di Serie B, sottolineando che non sono contemplati i criteri infrastrutturali e quelli sportivi-organizzativi. Il termine è fissato al 24 agosto:

Le società devono, entro il termine perentorio del 24 agosto 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2020/2021, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.

3) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

4) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., diversi da quelli del precedente punto 3), depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera B) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera B) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera B) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020, ove non sia stata depositata in precedenza. 6 Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B. 6) assolvere il pagamento degli emolumenti scaduti al 31 maggio 2020 e dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo in virtù di contratti e accordi ratificati dalla competente Lega, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di ricorso a trattamenti di integrazione salariale, l’adempimento si intenderà assolto, limitatamente al periodo autorizzato dall’INPS o da altro ente competente, con la produzione della documentazione dell’INPS o di altro ente competente che attesti l’avvenuta concessione dell’integrazione salariale. La pendenza di contenziosi, fermo quanto si preciserà di seguito per le mensilità di marzo ed aprile 2020, non rileverà ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi. La pendenza di contenziosi, riconducibili alla emergenza epidemiologica Covid-19 e riguardanti le mensilità di marzo ed aprile 2020 di contratti superiori ad euro 28.783,00 annui lordi, esonererà la società dall’assolvimento del debito per dette mensilità, ai soli fini della concessione della Licenza Nazionale;

7) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, scaduti al 31 maggio 2020 e dovuti ai tesserati, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi, fermo quanto si preciserà di seguito per i ratei di marzo ed aprile 2020, non rileverà ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi. La pendenza di contenziosi, riconducibili alla emergenza epidemiologica Covid-19 e riguardanti i ratei di marzo ed aprile 2020, esonererà la società dall’assolvimento del debito per detti ratei;

8) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, scaduti al 31 maggio 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 6): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing per il periodo 1° luglio 2019-31 maggio 2020. In caso di ricorso a trattamenti di integrazione salariale, l’adempimento si intenderà assolto, limitatamente al periodo autorizzato dall’INPS o da altro ente competente, con la produzione della documentazione dell’INPS o di altro ente competente che attesti l’avvenuta concessione dell’integrazione salariale. La pendenza di contenziosi, fermo quanto si preciserà di seguito per le mensilità di marzo ed aprile 2020, non rileverà ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad  IVA, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi. La pendenza di contenziosi, riconducibili alla emergenza epidemiologica Covid-19 e riguardanti le mensilità di marzo ed aprile 2020 di contratti superiori ad euro 28.783,00 annui lordi, esonererà la società dall’assolvimento del debito per dette mensilità, ai soli fini della concessione della Licenza Nazionale;

9) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti scaduti al 31 maggio 2020 e dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo in virtù di contratti e accordi ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

10) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Per le suddette annualità, le società devono, altresì, assolvere il pagamento degli stessi tributi, relativi a partite di ruolo divenute definitive con cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2019. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 novembre 2019. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

11) assolvere il pagamento dell’IVA dell’anno d’imposta 2018, scaturente da comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 novembre 2019. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

12) assolvere il pagamento dell’IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, le società devono assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute nei termini previsti dalla normativa fiscale di riferimento;

13) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2019, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

14) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2019 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);

15) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2019, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

16) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 13), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 13), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020, di cui alla precedente lettera A), punto 1), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020, di cui alla precedente lettera A), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale.

22) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lettera A), punto 2), sub a), sub b), sub c) e sub d), ovvero la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lettera A), punto 3), sub a), sub b), sub c) e sub d), ove necessari. Nel caso di mancato rispetto della misura minima dell’indicatore di Patrimonializzazione la carenza patrimoniale non dovrà essere ripianata, qualora la società rispetti la misura minima dell’indicatore di Liquidità. Nel caso invece di mancato rispetto anche della misura minima dell’indicatore di Liquidità, la società dovrà ripianare la carenza quantitativamente minore. E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 24 agosto 2020, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

F) L’inosservanza del termine perentorio del 24 agosto 2020, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2020/2021.

II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 31 agosto 2020, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il rispetto del termine perentorio del 24 agosto 2020, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2020/2021, di cui al paragrafo I, lettera D), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 24 agosto 2020, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo I), lettera D), punto 2);

3) il rispetto del termine perentorio del 24 agosto 2020, per il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., di cui al paragrafo I, lettera D), punti 3) e 4);

4) il rispetto del termine perentorio del 24 agosto 2020, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera D), punto 9).

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 30 settembre 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per la mensilità di giugno 2020, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2020, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing per la mensilità di giugno 2020. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

4) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti la corresponsione degli emolumenti scaduti al 30 giugno 2020 e dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo in virtù di contratti e accordi ratificati dalla competente Lega, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 16 settembre 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

5) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti la corresponsione di compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, scaduti al 30 giugno 2020 e dovuti ai tesserati in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 16 settembre 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

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