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Giudice Sportivo dopo l’ultima di B: nessun problema per la Reggina

Sanzionati con un’ammenda nove club, stop di una giornata per sei calciatori

Ultima giornata del campionato di serie B, resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo. Nessuna calciatore della Reggina sanzionato, multa per otto club:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA – CRISANTO Lorenzo, CORAZZA Simone (Alessandria), CALABRESI Arturo, MAJER Zan (Lecce), CALDIROLA Luca (Monza), D’ORAZIO Tommaso (Ascoli)

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA‘:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ALESSANDRIA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in prossimità della porta del portiere avversario, un bengala, che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per 40 secondi, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato tre piccoli contenitori di plastica di cui due nel recinto ed uno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 4° del secondo tempo, lanciato due bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

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