Resta in contatto
Sito appartenente al Network

L'angolo dell'avversario

Avversarie Reggina, il Giudice Sportivo rigetta il ricorso del Cagliari: omologato risultato gara contro il Modena

Il sodalizio sardo aveva richiesto la ripetizione del match per errore tecnico

Il Giudice Sportivo di serie B ha rigettato il ricorso del Cagliari in merito all’esito della gara sul campo del Modena dello scorso 3 febbraio, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di serie B. Il club sardo aveva presentato ricorso per “errore tecnico”.

Ecco la nota del Giudice Sportivo:

Gara Soc. MODENA โ€“ Soc. CAGLIARI del 3 febbraio 2023

Visto il ricorso ex art. 67 C.G.S., del 6 febbraio 2023, con cui la Soc. Cagliari ha contestato il regolare svolgimento dellโ€™incontro con la Soc. Modena, svoltosi in data 3 febbraio 2023 e terminato con il risultato di 2-0 per la Soc. Modena;

vista lโ€™esposizione del ricorso per cui la Soc. Cagliari contesta la regolaritร  della gara, invocando un errore tecnico del Direttore di gara che avrebbe inciso sul normale svolgimento della partita, in quanto lโ€™Arbitro avrebbe estratto, al 47ยฐ del primo tempo, erroneamente, il cartellino giallo al cospetto del proprio calciatore Gabriele Zappa senza in realtร  voler comminare alcun provvedimento disciplinare (come del resto risulta dal rapporto di gara, nel quale non รจ riportata lโ€™ammonizione) con lโ€™effetto, tuttavia, di condizionare per il resto della gara la prestazione del calciatore della Soc. Cagliari;

viste le conclusioni del ricorso per cui la Soc. Cagliari ha chiesto:

– in via preliminare, la sospensione dellโ€™omologazione del risultato in attesa della definizione del giudizio;

– in via istruttoria, lโ€™acquisizione della prova testimoniale dellโ€™Arbitro Daniele Perenzoni e dei sigg. Gabriele Zappa ed Alessandro Steri, con relativi capitoli di prova, nonchรฉ acquisire i documenti e i filmati della gara;

– nel merito, previo accertamento dellโ€™errore tecnico, non omologare il risultato di gara quale riportato nel referto dellโ€™Arbitro ed ordinare la ripetizione della gara, demandando alla Lega B la fissazione del giorno e dellโ€™orario.

Vista la memoria della Soc. Modena depositata il giorno 11 febbraio 2023, con cui eccepisce in via preliminare lโ€™inammissibilitร  del ricorso della Soc. Cagliari per violazione dellโ€™art. 67, comma 1, del C.G.S., secondo cui โ€˜il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si รจ svolta la gara alla quale si riferisceโ€™.

Ritenuto di accogliere la preliminare eccezione della Soc. Modena, in quanto fondata per la seguente ragione di diritto, infatti lโ€™art. 67 del C.G.S., come sopra riportato, al comma 1, pone a carico della Societร  che propone un ricorso ai sensi del medesimo articolo, lโ€™onere di depositare la dichiarazione di preannuncio del ricorso stesso, unitamente al contributo dovuto, a mezzo di posta certificata, entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si รจ svolta la gara.

Tale adempimento รจ previsto come condizione processuale per lโ€™ammissibilitร  del ricorso al fine di rendere edotta la squadra avversaria e, in tal senso, questo Giudice non intende discostarsi dal costante orientamento della Giustizia Sportiva nei suoi vari gradi ed articolazione.

Risulta agli atti, infatti, che tale adempimento non รจ stato posto in essere dalla Soc. Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24.00 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedรฌ 6 febbraio 2023.

Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facoltร  o una opzione, bensรฌ un onere tassativo della parte reclamante (โ€œdeveโ€);

P.Q.M.

il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dellโ€™art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente omologa il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA

Lascia un commento
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Altro da L'angolo dell'avversario