Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una squalifica di 45 giorni oltre ad un’ammenda di 2mila euro al club
Il Tribunale Federale Nazionale, tramite la Decisione n. 138/TFN-SD 2019/2020, ha deciso di inibire per 45 il patron della Reggina Luca Gallo e di infliggere un’ammenda di 2mila euro, a causa della maglietta post-derby contro il Catanzaro.
Il TFN ha fornito il dispositivo completo con l’andamento del dibattimento:
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 3 marzo 2020, n. 11437/663 pf 19-20/GC/am ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gallo Luca, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SocietĆ Reggina 1914 Srl, nonchĆ© la stessa SocietĆ Reggina 1914 Srl, per rispondere:
– il sig. Gallo Luca della violazione dellāart. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante il corso della gara Reggina 1914 Srl – Catanzaro 1929 Srl (disputata in data 12.10.19 e valevole per il campionato Lega Pro, Gir. C s.s. 2019/2020) dalla tribuna dellāimpianto sportivo āOreste Granilloā in Reggio Calabria e dopo lāavvenuta segnatura di una rete da parte della propria squadra, mostrato allāindirizzo dei dirigenti e della tifoseria della squadra ospite (reiterando, peraltro, poi il gesto anche allāingresso della sala stampa dopo il termine della gara) una maglietta color amaranto dallo stesso indossata avente sovraimpressa una frase dialettale dal contenuto offensivo rivolta nei confronti della squadra avversaria, quale segnatamente.ā Lavati i piedi e vĆ a curcartiā (ossia: Lavati i piedi e vai a coricarti);
– la societĆ Reggina 1914 Srl, della violazione, a titolo di responsabilitĆ diretta, dell’art. 6, comma 1, di quanto ascritto e contestato al proprio allāepoca dei fatti Amministratore.
Il Tribunale Federale Nazionale ā Sezione Disciplinare dispone lāapplicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Il dibattimento
La discussione ĆØ proseguita per la posizione di Luca Gallo. Alla riunione del 10 giugno il rappresentante della Procura Federale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto lāaccoglimento con conseguente irrogazione della inibizione di giorni 30 (trenta). Nessuno ĆØ comparso in udienza per il deferito. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare osserva quanto segue.
La condotta tenuta da Gallo durante la partita disputata nellāottobre dello scorso anno tra la Reggina, squadra del quale ĆØ Presidente, ed il Catanzaro, si connota per la palese violazione dei principi di lealtĆ , correttezza e probitĆ di cui allāart. 4, comma 1 CGS, allāosservanza dei quali ĆØ tenuto ogni tesserato, ancor più nel caso di specie rivestendo il predetto deferito la carica de quo in seno alla societĆ , ed assumendo pertanto la sua condotta una rilevanza maggiore rispetto a quella degli altri tesserati.
Sul punto anche le modalitĆ ed il contesto che hanno caratterizzato il comportamento complessivamente tenuto da Gallo dimostrano la gravitĆ di quanto accaduto: lāaver esibito la maglia con la scritta incriminata non solo allāingresso della sala stampa, dopo averla giĆ mostrata in tribuna dopo il gol segnato dalla propria squadra, ma anche alla fine della gara rimanendo nella tribuna medesima per oltre due minuti al fine di esibirla alla tifoseria della Reggina, come dichiarato dallo stesso deferito durante lāaudizione tenutasi dinanzi alla Procura Federale in data 17/02/2020, provano inequivocabilmente la leggerezza e la disinvoltura con le quali il Presidente della societĆ Reggina ha āgestitoā la situazione.
Addirittura Gallo arriva altresƬ a dichiarare nella stessa audizione di non conoscere il dialetto calabrese essendo nato a Roma dove tuttora vive ma di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura simpatica e non offensiva della scritta, che in ogni caso si era fatto tradurre, non ravvisando nulla di antisportivo nellāindossarla.
Anche questi ulteriori elementi dimostrano incontrovertibilmente una certa generale āinconsapevolezzaā che il Presidente ha dimostrato durante una partita che, non va dimenticato, ĆØ un derby regionale molto sentito e vissuto dalle due tifoserie, dove con il suo comportamento, tenuto in palese violazione di quei principi di lealtĆ , correttezza e probitĆ di cui allāart. 4, comma 1 CGS, ha rischiato altresƬ di innescare reazioni scomposte o anche più gravi tra i tifosi del Catanzaro.
Tali fatti, cosƬ come acclarati alla luce delle evidenze probatorie acquisite, conducono allāapplicazione di una sanzione disciplinare aggravata emergendo a carico del responsabile circostanze quali lāaver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni proprie del Gallo, ovverosia quelle di Presidente della societĆ , nonchĆ© quella di aver agito per futili motivi, ai sensi dellāart. 14 CGS, comma 1, lett. a) e d), configurandosi pertanto i presupposti per un aggravamento della sanzione cosƬ come richiesta dalla Procura Federale nella misura della metĆ .
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale ā Sezione Disciplinare, allāesito della Camera di consiglio, visto lāart. 127 CGS, dispone a carico della societĆ Reggina 1914 Srl lāapplicazione della sanzione dellāammenda di ⬠2.000,00 (duemila/00).
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della predetta.
Per il resto accoglie il deferimento nei confronti del sig. Gallo Luca e, per lāeffetto, infligge la sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione.
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In primis nessun riferimento a persona /e ĆØ indicato nella dicitura sulla maglietta indossata dal Presidente della Reggina Luca Gallo,in secundis nella frase “lavati i piedi e vai a coricarti” tradotta in italiano,non mi pare ci sia niente di offensivo! Questa ammenda e relativa diffida pertanto mi sembrano alquanto ridicole!
Dopo mesi ? Andate a cag
Propongo di indossarla tutti noi allo stadio???