Non rispettato il termine del 16 febbraio, il club calabrese avrà due punti di penalizzazione
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare la Reggina 1914 srl “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021“.
Deferito anche il legale rappresentante pro-tempore Gallo, che incorrerà in ammenda e inibizione.
Ecco il dispositivo completo:
Sig. GALLO LUCA, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Reggina 1914 S.r.l., all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione di cui all’ art. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali nn 131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022: per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021, e comunque per non aver comunicato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
La Società REGGINA1914 S.r.l.: per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Gallo Luca, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Reggina 1914 S.r.l., all’epoca dei fatti: per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità propria per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglioottobre 2021, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Abitudine non versare contributi e non pagare TFR mi dispiace per la Reggina calcio merita di meglio