Un mese di squalifica all’ex Reggina Emiliano Bonazzoli, due adĀ Andrea MalgratiĀ e quattro aĀ Cristian Paolo Di Nunno.
Sono le decisioni della giustizia sportiva in merito alla gestione, da parte del Calcio Lecco, dei due allenatori, finita nel mirino della Procura Federale dopo lāesposto avanzato allāAiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e finito sul tavolo romano.
Ecco il testo del dispositivo:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI, Cristian Paolo DI NUNNO e della societĆ CALCIO LECCO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
EMILIANO BONAZZOLI, allāepoca dei fatti allenatore tesserato per la societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dellāart. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal mese di ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dallāincarico di allenatore, omesso di assumere lāeffettiva responsabilitĆ della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolaritĆ in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualitĆ di allenatore in seconda, pur essendo questāultimo sprovvisto della qualifica di cui allāart. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dellāabilitazione UEFA B;
ANDREA MALGRATI, allāepoca dei fatti allenatore in seconda tesserato per la societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dellāart. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dallāincarico di allenatore in seconda, svolto la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui allāart. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dellāabilitazione UEFA B;
CRISTIAN PAOLO DI NUNNO, allāepoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dellāart. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dallāart. 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Malgrati, tesserato quale allenatore in seconda, di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui allāart. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dellāabilitazione UEFA B; ed altresƬ per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Emiliano Bonazzoli, tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere lāeffettiva responsabilitĆ della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della societĆ Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolaritĆ in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualitĆ di allenatore in seconda, pur essendo questāultimo sprovvisto della qualifica di cui allāart. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dellāabilitazione UEFA B;
CALCIO LECCO 1912 SRL, per responsabilitĆ diretta ed oggettiva, ai sensi dellāart. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto societĆ per la quale allāepoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cristian Paolo Di Nunno, presidente, Andrea Malgrati e Emiliano Bonazzoli, tecnici;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI e Cristian Paolo DI NUNNO in proprio e, in qualitĆ di legale rappresentante, per conto della societĆ CALCIO LECCO 1912 SRL;
- vista lāinformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine allāaccordo raggiunto dalle parti relativo allāapplicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica ed ⬠9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Emiliano BONAZZOLI, di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica ed ⬠3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Andrea MALGRATI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Cristian Paolo DI NUNNO, e di ⬠600,00 (seicento/00) di ammenda per la societĆ CALCIO LECCO 1912 SRL;
- si rende noto lāaccordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellāaccordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dellāart. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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